L’OBIETTIVO DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI CIVILI - L’ESPERIENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO.
PARTE PRIMA: Analisi economica dell’ «emergenza PINTO»
Il discorso inaugurale per il 2008 del Presidente della Cassazione.
Il Presidente della Cassazione CARBONE in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 ha pronunciato un discorso di rara efficacia dal quale ho estrapolato due frasi riguardanti la c.d. "emergenza PINTO": "Il contenzioso in materia [di legge Pinto] è costato negli ultimi anni circa 41,5 milioni di euro, di cui 17,9 nel solo 2006 . L’incremento è esponenziale e allarmante. Nel 2002 era di 1,8 milioni di euro, con un aumento in soli 4 anni di circa l’800%".
"Nessun Paese può consentirsi l’assurdità di una Giustizia civile sempre più impegnata nel risolvere controversie in cui le parti chiedono di essere indennizzate per la eccessiva durata del processo, così instaurandone di nuove e indirettamente provocando un ulteriore rallentamento nella definizione di altre".
Gli ha fatto eco il Presidente PRODI - nella veste (all’epoca) di Ministro ad interim della Giustizia - che ha paragonato la situazione della giustizia civile all’ “emergenza rifiuti di Napoli”:
“Così come non si può accettare in nessun modo che dalle case delle nostre città escano sacchi di rifiuti che non si smaltiscono perché non si sa dove portarli, allo stesso modo non è accettabile che in una causa civile una udienza venga fissata, come si è letto anche in questi giorni, al 2013 se non al 2020”.
I costi della legge Pinto
Il dato allarmante del Presidente CARBONE si è nel frattempo aggravato.
Ecco la tabella del debito accumulato dallo Stato nel periodo 2002-2007 per effetto delle condanne ex lege Pinto :
Anno Somme pagate (in euro, senza decimali)
2002 1.266.355
2003 4.995.000
2004 6.627.975
2005 10.730.000
2006 17.946.315
2007 14.774.603
Totale 56.340.247
Le notizie di stampa riferiscono che ben 15,4 milioni di euro sono oggetto delle procedure di pignoramento nei confronti del Ministero della Giustizia che non ha onorato il debito derivante dai provvedimenti di condanna delle varie Corti d’Appello.
Si osserva incidentalmente che per evitare l’aggravio dei costi derivanti dai pignoramenti e dalle procedure esecutive è intervenuta di recente una modifica legislativa (art. 1, comma 1224, legge Finanziaria 2007 n.296/2006) che ha accentrato presso il MEF - Ministero dell’Economia e Finanza - i pagamenti degli indennizzi dovuti ex lege Pinto. In previsione della nuova “gestione dei pagamenti” prevista dalla Finanziaria il MEF ha effettuato uno studio per accertare l’entità del rischio economico per il futuro.
Lo studio è allarmante. Il “Rapporto intermedio sulla revisione della spesa” del 3 dicembre 2007 dalla Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (C.T.F.P.) indica in 500 milioni di euro all’anno il rischio economico dello Stato per le (future e probabili) “condanne ex lege Pinto” .
Dalle notizie di stampa e dal rapporto citato risulta che i ricorsi-Pinto iscritti in tutta Italia ammontavano, secondo fonte ministeriale, a n. 46.648 complessivamente con riferimento a quadriennio 2003-2006; in particolare :
n. 20.560 per l’anno 2006;
n. 12.130 per l’anno 2005;
n. 8.907 per l’anno 2004;
n. 5.051 per l’anno 2003
(per il biennio 2001-2002 i dati nazionali non sono noti).
Una curiosità. La Corte d’Appello di Perugia avrebbe pronunciato fra il 2001 e il 2006 più di 3.000 condanne per processi gestiti dal Tribunale di Roma, per un ammontare di 12,6 milioni di euro .
Riporto l’interrogativo retorico che si è posto il Presidente della Cassazione CARBONE nella relazione inaugurale già menzionata:
“Non sarebbe meglio destinare queste ingenti risorse invece che a risarcire i danni dell’arretrato, a finanziare misure idonee per smaltirlo o impedire che si riformi in futuro?”
Nella primavera 2007 l’allarme non era sfuggito all’attenzione del Governatore della Banca d’Italia.
Nella sua relazione del 31 maggio 2007 DRAGHI ha scritto (cfr. pagg. 11-12):
“Le manchevolezze della nostra giustizia civile sono segnalate da studi internazionali, testimoniate dal disagio dei cittadini e delle imprese.
Nella durata dei processi il confronto internazionale è impietoso.
Un esempio fra tutti: i procedimenti di lavoro nel primo grado di giudizio durano da noi in media oltre due anni, un anno in Francia, meno di sei mesi in Germania.
I tempi lunghi della giustizia non dipendono tanto da una carenza relativa di risorse, quanto da difetti nell’organizzazione e nel sistema degli incentivi.
Emerge anche in questo campo uno specifico problema meridionale: la durata media di un processo civile ordinario di primo grado si triplica passando dal distretto di Torino a quello di Messina, da 500 a 1.500 giorni. Un pieno utilizzo dell’informatica renderebbe i procedimenti più rapidi ed efficienti, trasparente l’operato dei diversi uffici; fornirebbe la base conoscitiva indispensabile per incisivi interventi di riorganizzazione.
Per rimuovere le inefficienze l’informazione è vitale.
La qualità dei servizi forniti deve divenire il cardine per la valutazione delle amministrazioni pubbliche e dell’azione dei suoi dirigenti.
Gli obiettivi devono essere chiari e verificabili.
Un trattamento economico differenziato, in parte fondato sulla produttività individuale, valutata in maniera omogenea e trasparente, aiuterebbe a raggiungerli”.
Sull’argomento dell’ organizzazione la Banca d’Italia è ritornata recentemente nello studio dal titolo Le impugnazioni in Italia. Perché le riforme non hanno funzionato? a cura di B. SZEGO (Quaderni di ricerca giuridica. N. 61 – Luglio 2008, pag. 33):
“D’altro canto […] che alla radice della crisi della giustizia civile italiana vi sia anche (e soprattutto) un problema di organizzazione del lavoro giudiziario è osservazione comunemente rilevata e condivisa. La sua centralità è testimoniata dall’enfasi data a questo aspetto in tutte le Relazioni tenute dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione in occasione dell’inaugurazione degli ultimi anni giudiziari.
I rilievi mossi indicano la necessità di ripensare a tutto tondo alle logiche organizzative degli uffici giudiziari affinché queste siano maggiormente attente ai risultati da conseguire o conseguiti, con scelte che permettano l’adozione di progetti per la gestione dei flussi e dei carichi di lavoro e la verifica ex post della loro efficacia, realizzino un coordinamento funzionale tra i vari soggetti che operano negli uffici (magistrati dirigenti, dirigenti amministrativi, singoli giudici, personale ausiliario, cancellerie etc.), recuperino e sfruttino in modo più razionale le professionalità esistenti, prevedano la dotazione di risorse materiali e tecnologiche adeguate.
I dati del Tribunale di Torino sulla legge Pinto
Riporto i dati relativi ai ricorsi-Pinto che dall’ aprile 2001 (epoca dell’ entrata in vigore della legge 24 marzo 2001 n. 89) fino ad aprile 2008 hanno interessato il Tribunale di Torino.
Si tratta di un arco di tempo più ampio di quello esaminato in precedenza (che era il quadriennio 2003-2006Prospetto-Pinto – Ricorsi ex lege n. 89/2001 da aprile 2001 ad aprile 2008
Totale dei ricorsi proposti: n. 66
di cui n. 60 per cause civili
di cui n. 6 per processi penali.
Ricorsi accolti n. 39
di cui n. 4 accolti parzialmente
Ricorsi respinti: n. 14
Indennizzi a carico dello Stato, liquidati dalla Corte d’Appello di Milano, per processi gestiti dal Tribunale di Torino: 495.195 euro (in totale).
L’ultimo dato sull’entità degli indennizzi - quasi mezzo milione di euro in 7 anni - può sembrare allarmante.
In realtà, nonostante le apparenze, il dato è confortante, perché rappresenta lo 0,87% del dato nazionale, che è -si ripete - di 56,3 milioni.
Se si tiene conto della possibilità di rivalsa dello Stato su magistrati e cancellieri, prevista dall’art. 5 della legge Pinto tramite un giudizio davanti alla Corte dei Conti, si può affermare che la percentuale di rischio per gli addetti al Tribunale di Torino è pressoché zero per le vicende del passato.
Per il futuro non potrà che essere inferiore, vista l’attuale radiografia - o targatura” - dei processi pendenti.
I “parametri di rischio” calcolati sull’arretrato torinese
Sulla base dell’analisi spettrale per anno delle cause (c.d. targatura) ho redatto qui di seguito tre diverse schede assumendo tre “parametri di rischio”, in alternativa:
- la ultra-quadriennalità, come sembra più realistico alla luce della giurisprudenza prevalente delle Corti d’Appello negli ultimi anni;
- la ultra-triennalità, secondo l’iniziale giurisprudenza degli anni ’90 della Corte di Strasburgo – CEDU;
- la ultra-biennalità, secondo il principio previsto de iure condendo dal disegno di legge Mastella n. 1524-AS del 24.4.2007.
Per comodità si chiamerà “rischio-Pinto” il parametro ultra-quadriennale (tesi più lassista), “rischio Strasburgo” quello ultra-triennale (tesi più corretta), “rischio Mastella” quello ultra-biennale (tesi più severa).
Si riportano le percentuali di rischio delle tre tesi.
“Rischio-Pinto” . Presupposto: la durata ragionevole di una causa è di 4 anni (e non oltre)
Sull’arretrato globale di 24.915 cause, censito il 30 novembre 2007 nelle sezioni centrali e nelle sezioni distaccate, lo spettro delle pendenze è il seguente:
- cause infra-quadriennali “non-a-rischio” (24.361 su 24.915): 97,78% del totale
- cause di cinque anni “a rischio” (395 su 24.915) 1,58%
- cause ultra-quinquennali “a forte rischio” (159 su 24.915) 0.64%
“Rischio-Strasburgo” . Presupposto: la durata ragionevole di una causa è di 3 anni (e non oltre)
Sull’arretrato globale di 24.915 cause, censito il 30 novembre 2007 nelle sezioni centrali e nelle sezioni distaccate, lo spettro delle pendenze è il seguente:
- cause infra-triennali “non-a-rischio” (23.228 su 24.915): 93,23% del totale
- cause di quattro anni “a rischio” (1.133 su 24.915) 4,55%
- cause ultra-quadriennali “a forte rischio” (554 su 24.915) 2,22%
“Rischio-Mastella” . Presupposto: la durata ragionevole di una causa è di 2 anni (e non oltre)
Sull’arretrato globale di 24.915 cause, censito il 30 novembre 2007 nelle sezioni centrali e nelle sezioni distaccate, lo spettro delle pendenze è il seguente:
- cause infra-biennali “non-a-rischio” (20.616 su 24.915): 82,74% del totale
- cause di tre anni “a rischio modesto” (2.612 su 24.915) 10.49%
- cause di quattro anni “a rischio” (1.133 su 24.915) 4,55%
- cause ultra-quadriennali “a forte rischio” (554 su 24.915) 2,22%
Mi viene spesso chiesto di spiegare il segreto del “caso Torino”.
Non mi resta che ripercorrere in sintesi un discorso che in altre sedi ho già fatto in forma più ampia .
PARTE SECONDA: La durata ragionevole del processo: l’obiettivo prioritario nella gestione del Tribunale
Due fonti normative in tema di organizzazione
1.A) L’art. 7-bis, Ord. Giud. (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modif.) disciplina le “Tabelle degli uffici giudicanti”, che oggi hanno validità triennale (e non più biennale) a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 111 del 2007.
Periodicamente il Consiglio Superiore della Magistratura emana una Circolare sulle modalità di formazione delle tabelle e sui suoi contenuti .
La Circolare esige che il capo dell’Ufficio illustri i “programmi di definizione dei procedimenti” con specifico riferimento alle “controversie pendenti da oltre tre anni” e alle cause “nelle quali la Corte Europea dei diritti dell’uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale”.
1.B) L’art. 4 del D.Lgs 25 luglio 2006, n. 240 in tema di competenze dei “magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari” , in vigore dal 27 ottobre 2006, stabilisce che entro il 15 febbraio di ogni anno, i due capi-ufficio redigano il “Programma delle attività annuali” indicando le “priorità” e le attività da svolgersi nel corso dell'anno.
In realtà tale norma non è ancora operante mancando il Decreto Interministeriale di attuazione previsto dall’art. 7 (che doveva essere emanato entro il 26 aprile 2007). Peraltro la legge è a rischio di modifica perché un progetto riformatore (disegno di legge “Mastella” n. S-1447-bis del 13.7.2007) prevede che tale programma sia redatto entro il 30 giugno di ogni anno, con indicazione delle “attività da svolgersi nell’ anno successivo” e con la indicazione “delle relative priorità, dell’analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati”.
La strategia per obiettivi
La previsione di cui all’art. 4, D.lgs. n. 240 del 2006, che in un prossimo futuro dovrà essere armonizzata con la previsione di cui all’art. 7-bis Ord. Giud. e con il c.d. “diritto tabellare” di fonte CSM, altro non è che la strategia aziendalistica della individuazione degli “obiettivi”; alcuni da realizzare in tempi brevi, altri in tempi medi o medio-lunghi.
Ho sempre ritenuto che nella strategia di un ufficio giudiziario l’obiettivo di gran lunga più rilevante - da raggiungere in tempi necessariamente medi o lunghi – sia la “durata ragionevole dei processi”, diventato nel 1999 un principio costituzionale , oltre che una “valore” che condiziona la competitività economica del nostro Paese negli scenari comunitari e internazionali. Un vero obiettivo primario.
Esistono anche altri obiettivi, meno drammatici ma sicuramente rilevanti per la migliore funzionalità delle strutture. Ne cito alcuni:
- evoluzione della pianta organica ed equilibrio fra le sezioni,
- perequazioni nella distribuzione degli affari,
- condizioni di lavoro,
- uso delle risorse materiali, sia tradizionali che tecnologicamente avanzate.
Una strategia unica
L’individuazione degli obiettivi (vogliamo chiamarli “risultati ipotizzati” in aderenza al citato progetto riformatore?) deve passare attraverso fasi preparatorie indefettibili, che nelle leggi vigenti ovviamente non sono descritte, trattandosi di prassi meta-giuridiche.
Mi permetto di descriverle sinteticamente in un paradigma operativo diviso in quattro fasi, una sorta di strategia unica.
Prima fase: vision corretta dell’obiettivo (o degli obiettivi). E’ necessario iniziare con una o più discussioni con i collaboratori più stretti (presidenti di sezione, dirigente amministrativo, direttori di cancelleria). Oggetto della discussione deve essere: la rassegna di tutti i problemi irrisolti che esigono una soluzione, nessuno escluso; la graduatoria dei problemi in base alla urgenza, alla loro risalenza nel tempo, alla difficoltà di soluzione; l’analisi dei tentativi fatti nel passato per la soluzione e delle ragioni del fallimento; la selezione dei problemi da risolvere entro un periodo predeterminato, breve o lungo (anche pluriennale); la previsione delle risorse occorrenti (in genere, risorse umane da selezionare fra quelle esistenti e da “dirottare”); la discussione sulla compatibilità di più progetti avviati contemporaneamente.
Seconda fase: trasformazione della vision in mission (dalla visione del “problema” al “progetto per obiettivo”).
Terza fase: evoluzione verso la condivisione della mission, con il coinvolgimento emotivo degli interessati in modo che la stessa diventi un obiettivo individuale per ciascuno di essi.
Quarta fase: realizzazione della “mission condivisa” utilizzando alcune leve strategiche: il meccanismo delle deleghe, anche per incombenze temporanee e minori o per sub-progetti mirati ad obiettivi intermedi; sistema delle informazioni periodiche; riaggiustamento del tiro sui tempi e sulle modalità di realizzazione del risultato; riunioni, dopo le scadenze intermedie e alla scadenza finale, per la verifica e la discussione dei risultati; qualificare come “successo” anche la realizzazione parziale del risultato .
Il metodo si impara sul campo, provando e riprovando.
Non è garantito il successo, data la scarsità delle risorse. E’ garantito un miglioramento dell’umore generale e, indirettamente, un miglioramento del servizio-giustizia.
L’esperienza di Torino: il progetto pluriennale denominato “programma Strasburgo”
Il 18 gennaio 2001 ho assunto le funzioni di presidente del Tribunale, reduce dalla precedente esperienza di presidente della sezione 1^ civile.
Appena insediato ho impostato in via sperimentale - all’epoca con l’aiuto di un solo collega (il Dott. Antonio Carbone, giudice della sez. 4^ civile) - il “programma Strasburgo”, già attivato qualche anno prima nella Sez. 1^ civile.
L’obiettivo consisteva nello smaltimento prioritario, ovviamente graduale, dell’arretrato delle cause civili ultra-triennali, definite allora “cause a rischio Strasburgo” e di instaurare la prassi della durata “normalmente infra-triennale” delle cause civili.
Era un tipico “progetto per obiettivi”, realizzabile solo se condiviso dai collaboratori secondo la strategia già descritta.
4.A) Il progetto fu varato ufficialmente il 4 dicembre 2001 a seguito di numerosi contatti e riunioni con colleghi e avvocati e solo dopo il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati , attivamente coinvolto nell’iniziativa (è questo forse il vero segreto dei buoni risultati raggiunti).
L’ultima versione di tale progetto, divenuto “permanente”, è stata aggiornata il 10 maggio 2006 in sede di proposte tabellari per il biennio 2006-2007; è ora ridotta ad una semplice circolare contenente un “decalogo” di regole processuali per le cause civili .
E’ da sottolineare che il programma organizzativo era (ed è) incentrato su 20 “prescrizioni e consigli” (per cancellieri e magistrati) riguardanti la gestione delle cause mediante la massima utilizzazione dei poteri di cui all’art. 175 cod. proc. civ. una sorta di “codice procedurale in miniatura” impostato sulla rapidità e sulla direzione effettiva del processo. Qualcuno lo ha ribattezzato “il c.p.c. sotto la Mole”. A parte l’ironia, quel decalogo è valido per qualunque tipo di rito processuale che preveda in capo al giudice il potere di direzione del processo .
4.B) Entrata in vigore la legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), nota come “legge-Pinto”, quel progetto si rivelò un efficace antidoto contro la “sindrome da art. 5, legge Pinto ” che cominciava a preoccupare i giudici più scrupolosi. Ebbi l’accortezza di nobilitarlo trasformandolo da battaglia contro un incubo di natura individuale in una sorta di “guerra per un sacro principio”.
Cominciai a porre l’accento su un nuovo “valore” - la durata ragionevole del processo – appena introdotto dalla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2 di modifica dell’ art. 111, Cost., ma già presente nell’art. 6.1 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo” del 1950; un “valore” che la legge Pinto tentava di tutelare in via indiretta, si direbbe in forma repressiva con la punizione dei soggetti che lo violavano, in primis lo Stato.
4.C) Per la verità il progetto comprende (e comprendeva) altre tecniche.
A titolo di esempio:
a) una rilevazione periodica (ogni 4/6 mesi) mirata a catalogare le cause pendenti in base all’anno di iscrizione a ruolo; la c.d. “targatura dei processi”, un adempimento non richiesto dai moduli ministeriali, ma semplice da realizzare, peraltro a costo zero e con limitato dispendio di tempo;
b) un metodo di esaurimento dei processi con il sistema FIFO (first in, first out; cioè precedenza alle cause più vecchie); e non più LIFO (last in, first out), sistema utilizzato istintivamente dai giudici dopo il nuovo rito processuale del 1995 e, in tempi recenti, con il c.d. “nuovo rito competitivo” ;
c) un trattamento privilegiato per le cause molto vecchie (“a rischio Pinto” pressoché sicuro) con precedenza assoluta sulle altre, anche con rinvii di 15-30 giorni e fissazione di udienze straordinarie .
Scheda sullo stato di attuazione del progetto
Riporto qui di seguito una scheda riassuntiva del “programma Straburgo” .
Scheda n. 1. – Il progetto denominato “programma Strasburgo”
Il “Programma Strasburgo” è un progetto organizzativo pluriennale varato nel 2001.
Nel maggio 2006 è stato trasformato in programma perenne e inserito nelle proposte tabellari 2006-2007.
Incentrato su un decalogo di 20 “prescrizioni e consigli” su come gestire le cause utilizzando l’art. 175 c.p.c., mira ad un obiettivo: l’azzeramento di tutte le cause civili ultra-triennali e la instaurazione di una prassi generalizzata di durata infra-annuale di tutte le cause civili contenziose.
Periodicamente si effettua il monitoraggio delle pendenze in base all’anno di iscrizione.
Alla data del 30 novembre 2007 lo spettro delle cause civili pendenti era il seguente:
cause “infra-triennali non a rischio”: n. 23.228 , pari al 93,2% del totale generale (n. 24.915 pendenze).
cause “ultra-triennali a rischio”: n. 1.687 (839 nella sede centrale; 848 nelle sezioni distaccate), pari al 6,77% del totale generale (n. 24.915 pendenze).
Nell’ambito delle “cause a rischio” (totale: 1.687):
il 67,1% è rappresentato dalle cause di QUATTRO ANNI (n. 580 nella sede centrale; n. 553 nelle sezioni distaccate, per un totale di 1.133), a rischio modesto;
il 23,4% è rappresentato dalle cause di CINQUE ANNI (n. 191 nella sede centrale; n. 204 nelle sezioni distaccate, per un totale di 395), a rischio meno modesto;
l’ 9,4% è rappresentato dalle cause ULTRA-QUINQUENNALI (n. 68 nella sede centrale; n. 91 nelle sezioni distaccate, per un totale di 159), a rischio progressivamente maggiore.
Le percentuali sul totale delle pendenze (n. 24.915) sono le seguenti:
cause infra-triennali: 93,2%
cause di quattro anni: 4,5%
cause di cinque anni: 1,58%
cause ultra-quinquennali: 0,6%
Come risulta dalla scheda n. 1, l’obiettivo dell’azzeramento delle “cause a rischio Pinto” (per la verità, ambizioso) non è stato totalmente raggiunto. Ma non è una sconfitta. Il vantaggio è che si conoscono i c.d. “parametri di rischio”.
I “parametri di rischio”
Sulla base dell’analisi spettrale per anno delle cause (c.d. targatura) ho redatto le tre schede riportate nella prima parte della mia relazione, alle quali rinvio.
Riassumo per comodità i tre “parametri di rischio”, in alternativa fra loro:
la ultra-quadriennalità, come sembra più realistico alla luce della giurisprudenza prevalente delle Corti d’Appello negli ultimi anni (c.d. “rischio-Pinto”);
la ultra-triennalità, secondo l’iniziale giurisprudenza degli anni ’90 della Corte di Strasburgo – CEDU (c.d. “rischio Strasburgo”, quello più corretto);
la ultra-biennalità, secondo il principio previsto de iure condendo dal disegno di legge Mastella n. 1524-AS del 24.4.2007 (c.d. “rischio Mastella” quello più severo).
Un effetto collaterale del “programma Strasburgo”
Un ulteriore elemento di soddisfazione é il c.d. “effetto collaterale non programmato” (una piacevole sorpresa).
Benché il “programma Strasburgo” non avesse (e non abbia) come obiettivo la riduzione dell’ “arretrato in sé”, bensì solo l’azzeramento del “vecchio arretrato” (e solo quello), i giudici hanno lavorato (e lavorano) con tale entusiasmo da realizzare contemporaneamente anche l’obiettivo non programmato.
In circa sette anni e sei mesi, dal 1° gennaio 2001 al 30 novembre 2007, l’arretrato globale risulta diminuito
• da 39.144 unità
• a 24.915 unità
Vi è stato un abbattimento dell’arretrato di - 14.229 unità, pari al 36,3%, con una media annua del 5,2%.
Gli effetti sul “rischio-Pinto” del programma Strasburgo
I dati relativi ai ricorsi-Pinto che dall’ aprile 2001 (epoca dell’ entrata in vigore della legge 24 marzo 2001 n. 89) fino ad aprile 2008 hanno interessato il Tribunale di Torino sono riportati nella prima parte della mia Relazione.
L’obiettivo del programma Strasburgo per il futuro
In una delle ultime relazioni periodiche sul “Programma” (l’undicesima, di aprile 2008) ho così sintetizzato l’obiettivo del progetto per il futuro.
Lo scopo del programma organizzativo in corso (ormai da quasi sette anni) non è assolutamente «lavorare di più», ma è «lavorare in modo diverso perseguendo obiettivi mirati». Per quanto possa sembrare paradossale, l’obiettivo è «lavorare meno, lavorando diversamente e meglio»
Ciò significa che non bisogna preoccuparsi di far diminuire l’arretrato globale, bensì di portare a esaurimento le cause-a-rischio, anche a costo di far lievitare l’arretrato globale o di lasciarlo immutato.
Ho tentato di dimostrarlo con una esemplificazione, tenendo come dato di base un arretrato attuale di 24.915 cause.
Ho scritto nella relazione dell’aprile 2008 che se si realizzasse al 100% il “sogno” dell’azzeramento del rischio-Pinto, il modello ideale delle pendenze “targate per anno” dovrebbe essere il seguente alla data del 31 dicembre 2008.
Situazione ideale dell’arretrato alla data del 31 dicembre 2008
“Targatura delle cause” N. di cause Percentuale
sul totale Variazione rispetto al 30.11.2007
Anno 2008 15.800 63,2% Pari a quelle del 2007, pendenti al 30.11.2007
Anno 2007 5.000 20% + 3,7% rispetto quelle del 2006 pendenti al 30.11.2006 (n. 4.815)
Anno 2006 4.200 16,8% + 37,8% rispetto a quelle del 2005 pendenti al 30.11.2007 (n. 2.612)
Anni anteriori 0 0% Azzeramento delle cause ultra-triennali
Totale 25.000 + 0,34% dell’ arretrato globale rispetto al 30 novembre 2007 (n. 24.915)
Questo è l’obiettivo finale (da realizzare magari nel 2009, nel 2010, quando si potrà):
a) una stabilizzazione, anzi un leggero aumento, delle pendenze globali;
b) un “ringiovanimento” dell’arretrato sotto il profilo della “targatura per anno”.
Si spiega così il paradosso (solo apparente) del duplice invito:
frenare l’erosione nell’arretrato globale;
far lievitare l’arretrato nella misura in cui serve ad esaurire rapidamente il “vecchiume ultra-triennale”.
E’ una nuova politica dai connotati egoistici, conformi agli interessi generali e allo spirito del “programma Strasburgo”: azzerare quanto prima il rischio-Pinto per poter lavorare meno, ma con maggiore serenità e gratificazione.
Il “progetto qualità”
Conosco una obiezione a quanto ho finora esposto sui tempi del processo.
Concentrarsi sulla rapidità del lavoro e sulla velocità di esaurimento dell’arretrato potrebbe andare a scapito della qualità.
La “qualità” del lavoro è un altro discorso che va fatto a parte e che (ovviamente) non bisogna trascurare.
A Torino è allo studio un (nuovo) progetto. E’ una sorta di evoluzione del “programma Strasburgo”, definibile come “progetto-qualità”, diretto a due obiettivi:
- nella prima fase, rendere omogenea la struttura materiale delle sentenze (per esempio, i dispositivi con parole-chiave dal significato univoco, in forma sintetica, lapidaria, ineccepibile: “dichiara …”, “condanna …”, “ordina …”; e anche “con gli interessi nella misura dell’ x% a decorrere dal * fino al *”; e formule simili);
- nella seconda fase, rendere omogenea la tecnica di redazione delle motivazioni con alcuni consigli: evitare le “sentenze-trattato” e le sentenze prolisse; evitare le sciatterie linguistiche; evitare gli obiter dicta; evitare le motivazioni apparenti; evitare la mera parafrasi o, peggio, la ricopiatura della comparsa conclusionale della parte vittoriosa.
Vi è qualche difficoltà nel reperimento dei collaboratori disposti ad assumere compiti di vigilanza, e anche di addestramento dei giudici più giovani, che potrebbero sconfinare nella saccenteria e nell’antipatia.
Per il momento è in atto - su iniziativa dei Referenti per la formazione - un servizio di comunicazione a tutti i magistrati sull’esito in fase appello delle loro sentenze impugnate dalle parti. Ad ogni magistrato giunge copia della decisione di secondo grado ed il servizio è particolarmente gradito a tutti.
E’ un punto di partenza importante per il varo definitivo del “progetto qualità”.
Il controllo periodico sulla “durata media dei processi”
I dati statistici consentono la diffusione di informazioni attendibili sulla “durata media” dei processi.
E’ noto che il quotidiano “IL SOLE-24 ORE” pubblica periodicamente alcuni dati di fonte ministeriale con la graduatoria dei Tribunali italiani in base al “durata media” del processi civili e penali.
Mi sono informato sulle modalità di rilevazione di tale dato, peraltro messe in evidenza dal Presidente della Corte di Cassazione nel discorso inaugurale del 2007 . Si tratta di una formula “aziendalistica” consigliata dall’ISTAT. E’ una formula matematica usata nelle aziende per calcolare il tempo di giacenza media delle merci in magazzino, ritenuta attendibile e aderente alla realtà.
La riporto come l’hanno a me comunicata dal Ministero alcuni anni fa:
Formula della stima della durata media dei procedimenti
Siano:
S il numero dei procedimenti sopravvenuti nel corso dell’anno (Sopravvenuti);
E il numero dei procedimenti esauriti nel corso dell’anno (Esauriti);
PI il numero dei procedimenti pendenti all’inizio dell’anno (Pendenza Iniziale);
PF il numero dei procedimenti pendenti alla fine dell’anno (Pendenza Finale);
DM la durata media dei procedimenti (Durata Media).
La formula è la seguente:
che fornisce la durata media (in giorni) dei procedimenti .
(Si tenga presente che: PF = PI + S – E).
E’ una formula che adotto spesso con i dati annuali per misurare l’indice di “efficienza” del Tribunale di Torino sotto il solo profilo della “durata media” del processo.
E’ importante una circostanza: il risultato cambia a seconda dei dati immessi (per esempio: solo le cause contenziose; ovvero cause contenziose + procedimenti speciali; ovvero anche i ricorsi per decreti ingiuntivi; ovvero anche i procedimenti di volontaria giurisdizione).
Più i dati sono omogenei, più la media risulta attendibile; e viceversa. Non ha molto senso infatti raggruppare i ricorsi per decreto ingiuntivo (che sono tanti e si esauriscono in poche settimane) con le cause contenziose (che durano anni), perché in tal caso la media sarebbe inattendibilmente bassa essendo influenzata dalla grande quantità di decreti ingiunti.
Occorre ricordarlo quando si effettuato le comparazioni fra uffici appartenenti a diverse aree geografiche.
In conclusione.
Tenendo sotto controllo, da un lato, lo smaltimento dell’arretrato in sé e, dall’altro, l’esaurimento prioritario delle cause ultra-triennali (“programma Strasburgo”), i controlli presidenziali sul rispetto da parte dei giudici degli orari e dei giorni di udienza risulta quasi superfluo.
Il controllo sul rispetto delle udienze fissate nel calendario ufficiale e sull’osservanza degli orari (puntualità) si rende necessario solo per i giudici la cui statistica si discosti in peius da quella generale; e anche quando giungono delle proteste da parte degli avvocati o degli utenti. Fino ad oggi non è stato necessario.
Circolare n. 12/2006
Oggetto: “Programma Strasburgo – Aggiornamento 2006”
Il Presidente del Tribunale
Vista la propria Circolare del 4 dicembre 2001 denominata “Programma Strasburgo”;
Visti i risultati conseguiti nei 4 anni di applicazione del progetto, alla luce della “Sesta Relazione” del 4 aprile 2006, da cui risulta che nel dicembre 2005 le cause civili di durata ultra-triennale incidevano per il 4,8% circa sul totale dell’arretrato (di cui il 2,7% nelle sezioni, centrali, il 2% nelle Sezioni distaccate, lo 0,09% presso la sezione-stralcio) e che il 60% delle cause civili pendenti avevano una “anzianità” di non oltre un anno, per cui deve desumersi che le cause di “anzianità” di due/tre anni fossero nell’ordine del 35-36%, agevolmente controllabili;
Vista la Relazione sulle “proposte tabellari per il biennio 2006-2007” del 10 maggio 2006, in particolare il Cap 6, dedicato all’arretrato ultratriennale;
Visto, in particolare, il § 8 del Cap. 6 cit. (dal titolo «La “mappa dei rischi”, sezione per sezione»”) da cui risulta che le cause a “rischio Pinto” ammontavano a n. 766 alla data del 15 dicembre 2005, pur con l’allarmante presenza di n. 1.935 cause “prime ad entrare in zona rischio” (perché iscritte fra il 16 dicembre 2002 e il 16 dicembre 2003);
Visto in particolare il § 11 del Cap. 6 della Relazione del 10 maggio 2006 in cui l’Ufficio di Presidenza ha manifestato l’intenzione di trasformare il “Programma Strasburgo” in un vero e proprio “Programma perpetuo” con il duplice scopo: a) di instaurare la prassi generalizzata della durata infra-triennale di tutti i processi civili contenziosi; b) di offrire a tutti la garanzia di essere al riparo al 100% dal “rischio Pinto” (quello della rivalsa economica e quello del procedimento disciplinare);
Tenuto conto che nell’incontro di Bucharest del 5-6 aprile 2006 (a cui ha partecipato il sottoscritto), organizzato della CEPEJ (Commission Européenne pour l’efficacité de la Justice, organo del Consiglio d’Europa), i rappresentanti degli uffici giudiziari facenti parte del “Network of the Pilot Courts / Réseaux des tribunaux référents” (in cui è stato cooptato il Tribunale di Torino nel novembre 2005) si sono impegnati ad elaborare un piano comune sintetizzato in un “Compendium de bonnes pratiques” per migliorare l’efficienza della giustizia;
Ritenuto opportuno modificare la Circolare del 4 dicembre 2001 per aggiornarla alle nuove esigenze;
Richiamati in questa sede i pareri favorevoli già espressi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 26 novembre 2001 e, successivamente, anche dal Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Torino;
DISPONE:
alle cause iscritte a ruolo in data anteriore all’ultimo triennio deve essere riservato un trattamento differenziato rispetto alle altre, secondo le prescrizioni e i consigli che seguono (in allegato) ai punti 1) - 20);
a cura delle Cancellerie verrà predisposto un elenco delle predette cause, da aggiornare periodicamente;
tutte le fasi del programma continueranno ad essere coordinate dal Dott. Antonio CARBONE, giudice della Sez. IV civile e dal Dott. Marco NIGRA (giudice della Sez. distaccata di Ciriè), rispettivamente per le cause della sede centrale e per quelle delle quattro sedi distaccate;
alla Dott.ssa Brunella ROSSO (Presidente della Sez. 2^ civile) è confermata la delega specifica per “il controllo di tutte le cause civili aventi una anzianità superiore a otto anni (in particolare: censimento, redazione di scheda riepilogativa, vigilanza sull’andamento), in modo da assicurare il loro esaurimento entro la fine del 2006 (con possibilità di continuare nel 2007 in tale delega per le cause che avranno tale caratteristica in quell’epoca)” (cfr. Circolare n. 5 del 10 maggio 2006);
il presente programma deve intendersi esteso, con gli opportuni adattamenti, anche ai procedimenti di esecuzione immobiliare e mobiliare, alle procedure fallimentari e a tutti i procedimenti speciali.
Torino, 10 maggio 2006.
Il Presidente del Tribunale
Mario Barbuto
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRESIDENZA
“Programma Strasburgo - Aggiornamento 2006”
PRESCRIZIONI e CONSIGLI per la trattazione delle cause civili di vecchia data
Individuazione dei fascicoli e loro trattamento differenziato
Tutti i processi pendenti da oltre tre anni davanti alle Sezioni civili della sede principale e delle 4 Sezioni distaccate dovranno essere contraddistinti da un apposito “bollino” avente colore diverso per i seguenti scaglioni:
cause anteriori all’anno 2000;
cause iscritte a ruolo negli anni 2000-2001-2002;
cause iscritte a ruolo nel primo semestre 2003.
A cura della cancelleria e con l’aiuto del giudice istruttore o del Presidente di sezione sarà operata la revisione sistematica delle annotazioni di copertina, aggiornando il nome e il numero delle parti processuali, il nome e cognome dei rispettivi difensori, le date delle udienze. Le copertine logore o con annotazioni incomprensibili dovranno essere sostituite conservando all’interno quelle originali.
La trattazione di tali cause dovrà essere privilegiata rispetto alle altre, eventualmente con fissazione di udienze appositamente riservate.
Programma di definizione delle cause
Dovrà essere assicurata la definizione delle cause di cui al punto precedente secondo il seguente programma:
per le cause del gruppo a), entro il 31 dicembre 2006
per le cause del gruppo b), c), entro il 30 giugno 2007.
In via del tutto eccezionale, per assicurare il graduale passaggio del “Programma Strasburgo” da progetto transitorio a “Programma perpetuo”, le cause iscritte nel secondo semestre del 2003 dovranno essere definite entro il 31 dicembre 2007 (durata massima: quattro anni).
Tutte le altre cause dovranno essere definite entro il triennio successivo, secondo il seguente programma, da valere in perpetuo:
cause iscritte nel 2004, entro il 2007
cause iscritte nel 2005, entro il 2008
cause iscritte nel 2006, entro il 2009,
e così di seguito per gli anni successivi.
Per “definizione” si intende la data dell’ udienza collegiale per le cause di vecchio rito e di precisazione delle conclusioni per le cause di nuovo rito.
Deposito della sentenza
Il deposito della sentenza (possibilmente in originale, completa di intestazione e conclusioni) deve avvenire nei termini di legge; la sua comunicazione nei 5 giorni successivi dal deposito del documento cartaceo da parte del giudice (art. 133, comma 2, c.p.c.).
Nei casi (da ritenersi eccezionali) di deposito della minuta ex art. 119 disp. att. c.p.c. le operazioni successive non dovranno protrarsi oltre i 30 giorni successivi, riservati per due terzi alla “scritturazione” (a cura della cancelleria) e per un terzo alla “collazione” e alla firma (a cura del giudice). Per “minuta” si intende anche la sentenza priva di epigrafe o di conclusioni.
Per le operazioni di scritturazione delle “conclusioni” la cancelleria potrà farà uso dei floppy-disk (se forniti da difensori) o di scanner.
Uso dell’art. 175 c.p.c. e compilazione del verbale
Il giudice istruttore farà un uso costante dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c..
Vigilerà sulla completezza della verbalizzazione: nome dei difensori presenti, ragioni dell’assenza di qualche difensore, sintesi delle richieste delle parti (evitando le lunghe verbalizzazioni attinenti alle “motivazioni” delle richieste, che dovranno svolgersi solo oralmente), ora di apertura e chiusura dell’udienza.
Si dovrà tenere presente che il verbale è un atto del giudice e non delle parti, indipendentemente dalla persona che lo rediga materialmente; è consigliata la redazione sotto dettatura del giudice.
Nella fase di precisazione delle conclusioni il giudice dovrà scoraggiare la frase “si precisa come in atti”, pretendendo che il difensore indichi e mostri l’atto richiamato e le conclusioni ancora attuali (se sparse in più atti, si pretenderà la indicazione della data e della pagina degli atti richiamati).
Rinvii
Non sono consentiti i rinvii “a vuoto”. Ogni richiesta di rinvio deve essere motivata da parte del richiedente. La motivazione dovrà essere brevemente verbalizzata dal giudice e accompagnata dalla “presa di posizione” del difensore avversario, nominativamente indicato (ad esempio: “L’Avv. X Y si oppone”, “ … aderisce”, “ … nulla osserva”, “ … si rimette”).
Una verbalizzazione analitica dovrà essere fatta per la richiesta di “rinvio per prosecuzione prova testi” (e formule simili). Il giudice inserirà nel verbale gli estremi della intimazione del teste non comparso e le ragioni dell’assenza, anche ai fini delle eventuali sanzioni (si eviterà però di sanzionare il teste che in precedenza sia già comparso e non sia stato escusso).
(segue): ampiezza del rinvio, frequenza delle udienze
Il rinvio dovrà essere concesso in limiti molto contenuti (pur senza adottare la vetusta disposizione dell’art. 81 disp. att. c.p.c. relativa ai 15 giorni, di difficile applicazione nell’attuale contesto storico); di regola, non dovrà superare il limite dei 40/50 giorni.
Il giudice deve assicurare per ciascuna causa una media “tendenziale” di otto/dieci udienze all’anno [per le cause del gruppo a), b), c), del punto 1) una udienza al mese].
(segue): rinvio ex art. 309 c.p.c.
Il rinvio per mancata comparizione delle parti (ex art. 309 c.p.c.) sarà di 30/45 giorni al massimo, per consentire le comunicazioni di cancelleria.
Il giudice dovrà scoraggiare l’ “uso anomalo” dell’art. 309 c.p.c. (a udienze alterne, per ottenere surrettiziamente “rinvii a vuoto”). La seconda “mancata comparizione”, se intervallata da una udienza di rinvio, dovrà comportare un differimento dell’udienza di una o due settimane; nell’udienza successiva il giudice inviterà le parti comparse a precisare le conclusioni definitive. In tal caso le comunicazioni di cancelleria dovranno essere fatte con precedenza assoluta ed il giudice autorizzerà forme eccezionali di notificazione ai sensi dell’ art. 151 c.p.c..
(segue): rinvio per “trattative in corso”
La richiesta di rinvio “per trattative in corso” deve essere corredata dalla specificazione su “ragioni e stato” delle trattative stesse.
Se accolta, la richiesta comporterà la fissazione di una udienza a breve scadenza riservata alla comparizione personale delle parti, al fine di verificare l’esito (o lo stato) delle trattative.
Trattazione orale
Il giudice prescriverà, di regola, la trattazione orale della causa (art. 180, comma 2, c.p.c.) sollecitando sempre la presenza del difensore/dominus ovvero di un sostituto processuale che conosca la causa e sia in grado di esporre oralmente le difese.
Le c.d. “cause di corrispondenza” saranno fissate, di regola, nella seconda parte della mattinata per favorire l’arrivo del difensore dalla sua sede.
Lo scambio di scritti difesivi sarà consentito in via eccezionale, con fissazione di un termine intermedio per replica e con un differimento dell’udienza non superiore a 45/60 giorni.
Deve essere evitata la prassi delle “note scritte di udienza” predisposte dal difensore senza autorizzazione del giudice. Tali “note” potranno essere lette e commentate oralmente; non sarà consentita la loro allegazione al verbale.
Per la redazione delle memorie previste dalle norme del codice di rito i termini dovranno essere concessi, di regola, nella misura minima.
Deduzione ed espletamento delle prove testimoniali
Il giudice raccomanderà ai difensori l’osservanza rigorosa dell’art. 244 c.p.c.: a) deduzione della prova mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e numerati), con esclusione di espressioni valutative e giudizi; b) indicazione contestuale dei nominativi dei testi informati sui singoli fatti; c) possibilità di redigere (o integrare) la lista dei testi entro un termine successivo intermedio, comunque breve e sempre anteriore alla pronuncia dell’ordinanza ammissiva.
Sarà evitata la prassi della indicazione dei testi in epoca successiva all’ordinanza di ammissione o addirittura all’udienza di inizio della prova.
Il giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell’art. 245, comma 1, c.p.c.
In caso di prove delegate, il giudice vigilerà sulla osservanza del termine di adempimento; curerà che nelle more si svolgano davanti a lui altre attività istruttorie (esame di testi residenti in sede, interrogatorio formale, informazioni alla P.A.).
Nel caso di prove testimoniali richieste per la conferma di fatture, parcelle, scontrini, relazioni, rapporti di pubblici ufficiali, preventivi, certificati, il giudice, prima di provvedere all’ammissione, inviterà la controparte a prendere posizione esplicita sulla questione della “autenticità” o “provenienza” del documento, evitando la prova testimoniale in caso di non contestazione delle suddette caratteristiche (utilizzando la formula: “l’Avv. YZ non contesta la provenienza e l’autenticità del documento”); se già ammesse, il giudice inviterà le parti a rinunciarvi.
Interrogatorio formale delle parti
Nell’espletamento dell’interrogatorio formale il giudice farà presente alle parti che tale mezzo di prova mira essenzialmente a provocare la confessione su fatti sfavorevoli al soggetto interrogato; eviterà la verbalizzazione di circostanze superflue (per esempio di quelle favorevoli al soggetto interrogato, se negate o contestate dalla controparte).
Le risposte ai singoli capitoli, tutti numerati, devono contenere esplicitamente l’espressione: “la circostanza è vera” (oppure “non è vera”). Deve essere evitata la verbalizzazione di risposte articolate in cui la parte interrogata, dopo la frase “la circostanza non è vera” tenti di spiegare tesi o argomenti già emergenti dagli scritti del difensore.
Riserve istruttorie
In sede di riserva istruttoria, quando le istanze siano complesse o risultino formulate con un generico riferimento agli scritti difensivi, il giudice disporrà la discussione orale, riportando nel verbale una breve sintesi delle richieste di ciascuna parte (omettendo di inserire nel verbale le motivazioni), con un preciso riferimento alla eventuale memoria illustrativa presente in atti.
La riserva sarà sciolta, di regola, entro cinque giorni (fatti salvi i casi di particolare difficoltà) e la relativa ordinanza sarà comunicata alle parti con precedenza assoluta.
Il giudice eviterà, per quanto possibile, il differimento “in sede di esame del merito” (con rinvio al collegio o all’udienza di precisazione delle conclusioni) della decisione sulle istanze istruttorie, ma cercherà di adottarla subito, con una chiara ordinanza di accoglimento o di rigetto.
Questioni preliminari o pregiudiziali
In presenza di eccezioni o questioni preliminari o pregiudiziali astrattamente idonee a definire la lite (per es.: prescrizione o decadenza, difetto di competenza o giurisdizione), il giudice farà un uso prudente e ponderato del potere di decisione separata ex art. 187, commi 2, 3, c.p.c., anche per le cause di rito monocratico. Eviterà di utilizzare la norma nei casi di manifesta infondatezza delle eccezioni, da decidere più opportunamente “unitamente al merito” ai sensi dell’art. 187, comma 3 (ultima parte) c.p.c.
Consulenze tecniche
Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d’ufficio in corso il cui termine risulti già scaduto.
A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro brevissimo tempo; b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il caso alla Presidenza.
Il giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della relazione (salvo casi eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo specifico e comunicherà al CTU fin dall’inizio tale prassi restrittiva.
Il giudice dovrà prevenire le richieste dei difensori di rinvio “per esame perizia”, fissando l’udienza di trattazione in epoca successiva alla data prevista per il deposito della relazione, consentendo ai difensori il deposito intermedio di memorie critiche.
Il giudice eviterà, per quanto possibile, i “supplementi di perizia”, privilegiando la comparizione personale del CTU in contraddittorio con i CTP.
In sede di formulazione del quesito il giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: “Il CTU dovrà dare conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; allegherà alla relazione il verbale di tutte le operazioni effettuate”.
Il giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all’udienza di giuramento, preoccupandosi di apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso CTU; si preoccuperà di prendere contatti con il CTU in anticipo (anche tramite cancelleria) per assicurarsi della sua presenza all’udienza e della sua disponibilità ad accettare l’incarico.
Informazioni alla P.A.
Il giudice userà un particolare rigore nel sollecitare la P.A. alla risposta immediata (anche di tipo interlocutorio) all’ordinanza ex art. 213 c.p.c., segnalando alla Presidenza le inadempienze o i ritardi rilevanti.
Nell’utilizzare il potere ex art. 213 c.p.c. il giudice metterà in evidenza nella relativa ordinanza che si tratta di informazioni relative ad “atti e documenti dell’amministrazione”.
Ordine di esibizione alla parte o al terzo.
Il giudice userà con rigore il potere ex art. 210 c.p.c., pretendendo l’osservanza dell’art. 94 disp. att. c.p.c. (specifica indicazione del documento da esibire e, eventualmente, l’offerta della prova che la parte o il terzo lo possiede).
Se l’esibizione riguarda la parte costituita, prima di provvedere il giudice interpellerà il difensore interessato circa la possibilità di una esibizione spontanea e la ragione del rifiuto.
Nella relativa ordinanza il giudice applicherà con rigore le prescrizioni dell’art. 210, comma secondo c.p.c. adottando formule chiare e scadenze precise (per esempio: “ordina l’esibizione dei seguenti documenti, denominati ***, mediante deposito in cancelleria degli originali entro il ** , con possibilità per la controparte di estrarne copia entro i 15 giorni successivi; con restituzione all’interessato entro il **; dispone che la cancelleria certifichi tutti gli adempimenti”).
In caso di richiesta generica (per es: “esibizione dei libri contabili di controparte”), il giudice pretenderà l’indicazione precisa dei tipi di documenti richiesti e degli anni di riferimento (per esempio: “registro delle fatture ex art 23 DPR 633/72, relativo all’anno *, *, *”).
Nel caso di libri e scritture contabili, il giudice farà uso dell’art. 212 c.p.c.
Interruzione della causa
Nel pronunciare l’ordinanza di interruzione ex art. 299, 300, 301 c.p.c. il giudice indicherà con precisione le ragioni (morte, fallimento, interdizione della parte; morte del difensore) e, soprattutto, la data dell’evento interruttivo.
Sospensione della causa
Il giudice applicherà con rigore l’art. 295 in tema di sospensione necessaria, evitando interpretazioni estensive (per esempio, l’attesa dell’esito di un giudizio inter alios). Indicherà sempre nell’ordinanza gli estremi della controversia pregiudiziale, l’autorità davanti alla quale è pendente, il nome delle parti in essa coinvolte (tenendo conto della nuova disciplina della pregiudiziale penale, diversa rispetto al passato).
Quando si ravvisi l’opportunità dell’attesa di un “evento” estraneo al giudizio (sempre che sia rilevante), si consiglia di far ricorso, su accordo delle parti, alla sospensione facoltativa ex art. 296 c.p.c. (e non al mero rinvio); in tal caso la sospensione non avrà una durata superiore a 4 mesi e la relativa ordinanza dovrà contenere l’udienza di prosecuzione.
Nell’applicare la disposizione dell’art. 152, ultimo comma, c.p.c. (sospensione in caso di ricusazione), si terrà conto dell’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte Costituzionale relativo al non-automatismo della sospensione.
Rinuncia o dismissione di mandato
La c.d. “dismissione di mandato”, se comunicata in udienza mediante opportuna verbalizzazione, non deve comportare di regola alcuna pausa rilevante nel processo, se non per il tempo strettamente necessario alla costituzione di un nuovo difensore; si consiglia un rinvio di un 15/30 giorni al massimo.
Nel caso di costituzione di un nuovo difensore, la copertina del fascicolo sarà immediatamente aggiornata
Tentativo di conciliazione
Il giudice userà con frequenza, soprattutto nelle cause caratterizzate da una forte “personalizzazione” del rapporto contenzioso fra privati, il potere discrezionale di disporre la comparizione personale delle parti (pretendendo una giustificazione in caso di assenza), sia per il tentativo di conciliazione ex art. 117 c.p.c., sia per la verbalizzazione sintetica delle rispettive proposte transattive (con la seguente tecnica, per i casi più semplici: “L’attore dichiara: definirei la causa se mi venisse pagata subito la somma di Lire 100, a spese compensate”. “Il convenuto dichiara: definirei la causa se mi si consentisse di pagare la somma di Lire 30, a spese compensate”; e così di seguito, per la somma rispettivamente di 80 e 40) e, eventualmente, del loro rifiuto o della loro accettazione con riserva.
Al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati, il giudice eviterà l’utilizzazione generalizzata del potere ex art. 117 c.p.c; l’ utilizzerà con prudenza nelle cause in cui siano coinvolti gli enti pubblici.
AUTORIZZA
la diffusione della presente circolare, anche mediante affissione negli uffici di cancelleria e mediante inserimento nei singoli fascicoli.
La presente circolare sostituisce quella del 4 dicembre 2001 di contenuto analogo.
Torino, 10 maggio 2006
Il Presidente del Tribunale
Mario Barbuto