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Città metropolitane, si parte
di Luigi Oliveri, ItaliaOggi
Gli articoli presenti nella sezione "Rassegna Stampa" sono stati selezioni e ripresi dai principali quotidiani nazionali, riviste e riviste specializzate per un aggiornamento costante sul dibattito in corso. Gli articoli, inoltre, sono riportati sul sito per la loro pertinenza con le attività/tematiche trattate dall'Associazione.
Dopo l'impulso di comune e provincia via al referendum.
Ai blocchi di partenza le città metropolitane. A quasi vent'anni dalla prima previsione di questo nuovo ente locale, introdotto dalla legge 142/1990, con la legge sul federalismo fiscale si concretizza davvero la possibilità di istituirle. La legge rispetto alle 8 città da sempre elencate come sede della città metropolitana (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli) ha aggiunto la new entry Reggio Calabria: sono, dunque, in totale 9 le città che sarà possibile costituire, sulla base di un atto di iniziativa dei comuni capoluogo o delle province.
Le norme transitorie della legge prevedono che la proposta di istituzione spetti al comune capoluogo congiuntamente alla provincia, oppure al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20% dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60% della popolazione o, infine, alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20% dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60% della popolazione. Anche le regioni saranno coinvolte, perché dovranno esprimere un parere obbligatorio sulla proposta. Ma, l'istituzione vera e propria avverrà per iniziativa dei cittadini.
Si prevede, infatti, l'indizione di un referendum tra tutti i cittadini della provincia, che sarà senza quorum di validità se il parere della regione sarà favorevole o la regione non lo avrà espresso nel termine di 90 giorni; nel caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del 30% degli aventi diritto.
A quel punto, la costituzione delle città metropolitane è condizionata solo dai decreti legislativi che il Governo è chiamato a emanare entro 36 mesi, che istituiranno formalmente le città, tenendo conto degli esiti dei referendum, costituendo i consigli metropolitani provvisori, composti, fino al primo insediamento derivante da elezioni, dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia.
Nel rispetto del rigoroso principio che dal federalismo fiscale non debbono insorgere nuovi costi, la legge prevede che dalla costituzione della città metropolitana derivi la contestuale soppressione delle province. La legge ordinaria che disciplinerà formalmente le città metropolitane, stabilirà le modalità per trasferire le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni provinciali. Gli organi del nuovo ente adotteranno lo statuto definitivo entro sei mesi dalla data del loro insediamento.
Nel periodo transitorio, il componenti del consiglio della città metropolitana provvisoria non percepiranno alcun emolumento. A regime, le città metropolitane eserciteranno le funzioni fondamentali delle province soppresse, con in aggiunta la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
I decreti attuativi della riforma assicureranno il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva, cui corrisponderà il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite. Le città metropolitane disporranno tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni.
La legge sul federalismo fiscale dà il via libera anche alla legislazione speciale per Roma capitale, prevista dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione. Roma capitale sostituirà l'ente comune, pur mantenendo il medesimo ambito territoriale. Roma capitale si differenzierà in particolare per la peculiarità delle competenze che la legge le attribuirà, ulteriori e diverse da quelle degli altri comuni. Infatti, il nuovo ente si occuperà di concorrere alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, dello specifico sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; ancora, dello sviluppo urbano e pianificazione territoriale della protezione civile, in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio.
Sarà l'assemblea capitolina, che sostituirà il consiglio comunale, a disciplinare l'esercizio delle funzioni speciali di Roma capitale, mediante specifici regolamenti dotati di particolare forza normativa, potendo conformarsi al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che istituisce l'ordinamento transitorio del nuovo ente, approverà, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali lo statuto, con particolare attenzione alle forme di decentramento municipale.
Lo statuto di Roma capitale entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La particolare rilevanza costituzionale di Roma capitale avrà come effetto il trasferimento all'amministrazione, oggi guidata da Gianni Alemanno, di risorse umane e mezzi adeguati alle maggiori competenze.
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