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I parametri di indipendenza dei "giudici"
Il quadro non è semplice. La Funzione pubblica e la commissione nazionale di valutazione, con circolari e delibere includono gli enti locali fra le Pa che devono rispettare le disposizioni della Riforma Brunetta anche quando queste siano inserite in percorsi diversi.
Ora serve un indirizzo univoco: o sono determinanti i rimandi contenuti nel Dlgs 150/2009 oppure, chiudendo gli occhi sugli articoli 31 e 74, tutte le norme si applicano anche alle regioni e agli enti locali, anche se ovviamente gli enti godono di un ampio spazio di autonomia offerto dalla riforma del Titolo V del 2001.
Queste incertezze rendono controverso un tema delicato come la creazione dell'organismo indipendente di valutazione. Nella delibera 4 della commissione nazionale di valutazione (Civit) si legge che l'articolo 16 del Dlgs 150/09 impone alle Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e agli enti locali, di procedere all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. Vero. Ma tale articolo non prevede alcun adeguamento per quanto riguarda gli organismi indipendenti di valutazione che sono disciplinatiall'articolo 14, da nessuna parte richiamato per l'azione specifica delle autonomie.
È infatti in tale direzione che anche le Linee guida dell'Anci individuano la possibilità di mantenere i precedenti «nuclei di valutazione », purché ovviamente rispettino le nuove norme di indipendenza e professionalità.
Da una parte quindi l'Anci sancisce un non obbligo di istituire l'organismo indipendente di valutazione, purché i nuclei di valutazione abbiano comunque i requisiti del Dlgs 150,dall'altra parte la Commissione che fornisce indicazioni valide da subito per tutte le amministrazioni dello Stato, ma alle quali le autonomie farebbero bene ad adeguarsi.
Tra questi aspetti anche l'affermazione che si ritiene inadeguata una composizione dell'organismo indipendente, o del nucleo, fatta solo da membri interni o esterni, facendo di fatto salva e opportuna una composizione diversificata.
Per tirare le somme, proviamo quindi a fissare qualche paletto. Non esiste giuridicamente un obbligo di adeguamento in quanto non vi è alcun richiamo all'interno del decreto. Le interpretazioni vanno nella direzione di una particolare autonomia per gli enti locali affinché il nucleo di valutazione non venga automaticamente sostituito dall'organismo indipendente di valutazione. In ogni caso i membri degli organismi devono possedere il requisito dell'indipendenza.
Infine, di fatto, la scadenza del 30 aprile 2010 non è un termine perentorio in quanto l'adeguamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre.