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L'Osservatorio della Competitività Urbana e Territoriale
L'impresa sociale e il reimpiego virtuoso dei beni confiscati
di
Pasquale Troncone
, Professore, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Il volume collettaneo curato da Pasquale Iorio “Impresa sociale, innovazione, legalità. Il Sud che resiste” ha certamente il pregio di presentare una singolare esperienza di imprenditoria sociale come recupero di legalità, proponendo un’accurata analisi di tutti i profili, giuridici e sociologici, che la contrassegnano. In particolare viene segnalata l’iniziativa cooperativa di “Agrorinasce” che costituisce il modello paradigmatico di riutilizzazione di beni confiscati con fini di utilità collettiva in un territorio, quello casertano, segnato profondamente dall’esperienza della criminalità organizzata.
Ebbene, una sana iniziativa economica che veda al centro dei suoi interessi aziendali e produttivi i beni confiscati alla camorra può certamente rappresentare un centro di interesse a favore della collettività su quello stesso territorio dove il bene veniva utilizzato per finalità illecite o era il prodotto stesso di attività illecite. Ma l’attività di “Agrorinasce”, impresa sociale a struttura consortile, va anche oltre la sterile retorica dell’uso di beni confiscati e propone un progetto molto più ambizioso: la fondazione di una “Università per la legalità e lo sviluppo” (www.agrorinasce.org) . Si cerca in questo modo una perfetta sinergia tra uso virtuoso di beni materiali e crescita umana, sociale e culturale di una collettività su di un territorio che intende ritrovare le sane radici di un vivere normale.
Per comprendere su quali fondamenta giuridiche prende spunto questa iniziativa, occorre partire dall’istituto giuridico di stampo civilistico che va sotto il nome di “impresa sociale”, la cui nozione e la cui struttura organizzativa è stata dettata dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006. Il caso in esame può essere senz’altro considerato un valido esperimento per coniugare esigenze di ripristino sociale dell’uso di un bene confiscato alle organizzazioni criminali e lo svolgimento virtuoso di attività d’impresa.
Fin dall’entrata in vigore della legge n. 575 del 1965, la prima legge che regolava il sequestro e la confisca dei beni ad appartenenti alle consorterie mafiose e camorristiche, ci si poneva il problema di quale destinazione dovessero avere i beni immobili o le aziende sequestrate, per evitare che potessero rientrare nel circuito da cui erano state dedotte oppure essere lasciati inutilizzati fino al loro degrado strutturale. Anche la successiva e più dirompente legge Rognoni-La Torre n. 646 del 1982, benché più calibrata sulla finalità di sottrarre energie economiche alle associazioni criminali, mostrava quella stessa falla di ricollocazione o di agevole riconversione dei beni confiscati.
Nel corso degli anni, peraltro, non sono mancati episodi di riappropriazione di quei beni da parte degli stessi affiliati alla criminalità organizzata alla quale erano stati sottratti. Nascono su questo terreno esperienze importanti, come quella dell’Associazione “Libera” di Don Luigi Ciotti, che per la prima volta mostrano un orizzonte diverso per ricollocare virtuosamente fabbricati e terreni, impedendo l’infiltrazione nella loro gestione di soggetti criminali e dimostrando nei fatti che l’uso sociale di quei beni può offrire visibilità a finalità che sono proprie della materia penale.
Per giungere a un ragionevole approdo normativo e di concreta utilità mancavano però ancora dei tasselli importanti che, se da un lato segnalano un apprezzabile livello di sensibilità giuridica al tema, dall’altro danno conto di una decisa svolta culturale che si è imposta in un settore dotato di altissime potenzialità economiche e imprenditoriali. E’ sufficiente fare riferimento alle statistiche elaborate dal Ministero dell’Interno per capire l’entità della massa economica costituita dai beni confiscati e quale volano possano rappresentare questi beni per il mercato in generale e per il progredire del terzo settore no profit, in particolare, su determinati territori.
Gli strumenti legislativi con i quali immaginare la costituzione di un settore imprenditoriale specifico sono essenzialmente due il D.Lgs. n. 155/2006, già citato, e la legge n. 50 del 31 marzo 2010 di conversione del decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010 recante l’“Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. Le due piattaforme normative, forse per la prima volta, propongono un perfetto quadro di sintesi volto a soddisfare esigenze di natura diversa, sia di carattere sociale che di prospettiva politico-criminale.
Ed infatti, se la confisca dei beni rappresenta il provvedimento penale definitivo di acquisizione per conferirlo come bene di riferimento di un’iniziativa aziendale sotto la forma dell’impresa sociale, occorre chiedersi quali ricadute assume l’intera operazione sotto il profilo economico e sul piano sanzionatorio.
Sotto il profilo penale l’evoluzione legislativa dell’istituto della confisca deve registrare un deciso mutamento di indirizzo che negli ultimi anni ha modificato decisamente la sua stessa natura giuridica ed il significato sanzionatorio della misura di acquisizione definitiva di un bene ottenuto con attività illecite. La confisca originariamente prevista all’art. 240 del codice penale del 1930 nasce come un provvedimento che sottrae definitivamente un bene a colui che sia condannato per un reato di cui quel bene rappresenta il profitto o il mezzo. Si tratta di una misura di sicurezza reale che partecipa all’iniziativa sanzionatoria dell’ordinamento, dove accanto alla pena personale della detenzione o a quella pecuniaria della multa per i delitti, si aggiunge una misura di sicurezza che punisce la pericolosità sociale dell’autore del delitto. In buona sostanza il profilo di penalità della confisca intende colpire la pericolosità sociale del soggetto che in qualunque misura detiene quel bene.
Con l’introduzione della prima legge antimafia relativa ai patrimoni illeciti n. 575/65 la confisca può essere disposta quando accanto al sospetto di appartenere ad associazioni criminali sia evidente che il bene di cui il soggetto prevenuto è in possesso non offra garanzia di essere stato acquisito in maniera legittima. Con la legge Rognoni-La Torre ne muta ancora una volta il significato. In premessa si pone il concetto che occorre colpire le fonti economiche che consentono all’associazione criminale di continuare la sua attività attraverso i cc.dd. delitti funzionali al sodalizio, quali il riciclaggio, l’usura, l’estorsione, privandoli definitivamente dei beni accumulati e facendo in questo modo ricorso ancora una volta alla misura temporanea del sequestro giudiziario e poi a quella definitiva della confisca.
Occorre però a questo punto riflettere sul nuovo e moderno significato che il legislatore ha inteso attribuire a tale iniziativa sul piano strettamente giuridico. A ben vedere risulta mutato radicalmente il significato e la natura della misura, poiché essa non interviene in ragione della pericolosità del soggetto ma interviene per qualificare come pericoloso lo stesso bene. E’ questa la rilevante novità! Da strumento per la realizzazione di ulteriori illeciti quel bene illecitamente detenuto, e per questo pericoloso, può diventare utile se posto al servizio di finalità lecite e dell’interesse sociale.
Il mutamento di strategia non è soltanto di ordine giuridico ma assume una precisa valenza di ordine culturale, un forte segnale di legalità lanciato ai consociati. In questo modo la misura ablativa partecipa proprio agli scopi della penalità ma soprattutto partecipa alla funzione rieducativa della pena e di riabilitazione sociale, non solo della persona ma anche dei suoi beni.
Il nuovo volto della confisca intende, dunque, assicurare la salvaguardia di due versanti apparentemente opposti ma necessariamente funzionali. In termini di prevenzione generale intende lanciare un segnale conformativo alla collettività come dissuasione dal commettere reati; in termini di rieducazione intende intervenire sotto il profilo punitivo affermando l’afflizione della pena detentiva come privazione della libertà personale, e di mortificazione economica con la privazione delle fonti di reddito.
Ma l’aspetto moderno e decisamente innovativo riguarda la finalità sociale della misura. Attraverso questa il legislatore intende promuovere iniziative di welfare o comunque intende generare occasioni di sviluppo sul territorio servendosi di quegli stessi beni sottratti con la confisca, per rigenerarli in termini di etica sociale per dimostrare che la forza legale dello Stato sanzione decisamente, per mettere al servizio della collettività occasioni economiche tese a valorizzare la ricchezza del territorio e a impiegare la forza lavoro per fini che non sono soltanto di accumulazione di capitale. Il capitale economico viene sostituito dal capitale sociale per riprodurre ricchezza economica e cultura della legalità.
Per il raggiungimento di questi fini ritorna quanto mai utile l’istituto dell’impresa sociale che nella sua ragione istitutiva esercita “in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale…” (art. 1).
Sotto l’aspetto dell’educazione alla legalità un’impresa sociale che si ponga come obiettivo l’uso di un bene confiscato e si proponga una corretta gestione amministrativo-contabile della struttura aziendale diventa un punto di forte svolta culturale nel settore dell’imprenditoria privata. Il segnale conformativo derivante dalla stessa concezione costituzionale della sanzione penale si presenta anche come un deciso segnale per la gestione etica dell’attività di impresa e come modello per tutti gli imprenditori di quel territorio.
Il terzo settore del no profit, indirizzato verso finalità di interesse generale, è dunque occasione educativa e pedagogica per coloro che saranno impiegati in azienda che a loro volta potranno essere i promotori di analoghe future iniziative.
Capitale sociale e capitale umano possono essere utilmente indirizzati per conseguire risultati non solo legati alla realtà economica cui partecipano ma soprattutto come occasione di crescita umana e sociale per coloro che ne vengono coinvolti. E allo stesso tempo realizzare un utile modello imitativo che guardi contemporaneamente alla educazione alla legalità e alla rieducazione del condannato con scopi marcatamente di natura preventiva.
*Si tratta del testo della relazione tenuta presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi Federico II di Napoli il 3 maggio 2010
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