Standard professionali e certificazione delle competenze

a cura di Roberto Pettenello, Dipartimento Formazione e Ricerca CGIL Nazionale

Tratto da Il Taccuino - Bollettino quotidiano di informazione della CGIL, Anno III, N. 067, 14 Aprile 2010

L’accordo del 17 febbraio u.s. siglato da Ministero del Lavoro, Regioni e Parti Sociali individua nella definizione di un “sistema nazionale di standard professionali….e di certificazione delle competenze” uno strumento fondamentale per innalzare la qualità della formazione, in raccordo con le politiche del lavoro.
L’accordo assegna inoltre al Libretto formativo, introdotto dall’art. 2 del D.L. 276/2003, un ruolo sperimentale di registrazione delle competenze, da utilizzare anche con il coinvolgimento degli organismi bilaterali.

E’ opportuno quindi fare schematicamente il punto sullo stato dell’arte relativo ai punti suddetti, in vista di una ripresa dei confronti a livello nazionale e regionale, dopo la costituzione delle nuove Giunte, e del prevedibile tentativo del Ministro Sacconi di rimettere in discussione, tra gli altri, proprio questi punti dell’accordo.

  1. Il valore delle competenze

    Se assumiamo, tra le infinite definizioni di competenza presenti in letteratura e nella normativa, quella utilizzata dall’ISFOL: “la competenza è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso professionale. E’ costituita da un insieme strutturato di conoscenze, abilità e risorse personali”, emergono chiaramente il valore dalla competenza e l’importanza delle modalità di descriverla e riconoscerla sia per la persona e il lavoratore, in quanto può consentire di accrescere le possibilità occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche e titoli di studio più elevati, grazie al riconoscimento di parte delle conoscenze acquisite sul lavoro, sia per il sindacato, che potrebbe ridefinire gli inquadramenti contrattuali anche valorizzando l’acquisizione di nuove competenze derivate da percorsi formativi di qualità.

  2. Il Quadro europeo

    Per rafforzare le prospettive occupazionali dei cittadini europei, e per rendere più agili le possibilità di mobilità da un paese a un altro, l’Unione Europea, dopo lunghi anni di discussioni, ha condiviso insieme ai Governi, al Parlamento e alle Parti sociali europee un Quadro europeo delle qualifiche (EQF) (1), uno strumento comune di riferimento per facilitare la comparazione delle diverse qualificazioni esistenti negli Stati Membri dell’Unione Europea. L’EQF è costruito da otto livelli di riferimento, definiti in base ai risultati dell’apprendimento, descritti come l’insieme di conoscenze, abilità e competenze che il discente deve aver acquisito in uscita da un percorso di apprendimento riferibile a quel determinato livello, sia nei sistemi formativi formali (scuola, università, formazione professionale), sia nei sistemi non formali (ad es. nelle esperienze di lavoro).

    Una Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio dell’U.E. invita ciascun Stato membro a realizzare, entro il 2010, una correlazione del proprio sistema di qualifiche con il Quadro Europeo, in modo che, a partire dal 2012, tutti i certificati di qualifica, i diplomi e gli altri titoli di studio dovrebbero recare un riferimento esplicito al Quadro europeo, per identificare meglio le conoscenze, abilità e competenze di ciascun aspirante a una occupazione.
    Per saperne di più alleghiamo:
    - il Testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/4/2008 (Allegato 1);
    - un articolo di Sveva Balduini, dell’ISFOL, che illustra lo stato dell’arte relativo alla certificazione delle competenze a livello europeo (Allegato 2).

  3. Lo stato dell’arte in Italia

    Molti paesi si sono già messi al lavoro per attuare la Raccomandazione; l’Italia è in ritardo, tranne che per alcuni segmenti dell’ istruzione e dell’Università.
    E’ difficile infatti consolidare questa scelta in mancanza di un sistema di standard professionali e formativi, di riconoscimento e certificazione delle competenze, condiviso da Stato, Regioni e parti sociali, valido sia per i diversi settori del sistema formale che per quello non formale.
    Proprio per questo il Ministero del Lavoro italiano e ciascuna Regione, si sono impegnati formalmente con la Commissione Europea, all’interno dei Programmi Operativi Regionali e Nazionali del FSE, a definire entro il 30.06.2010 “Il sistema degli standard professionali, di certificazione e riconoscimento delle competenze e di individuazione di standard formativi” e a garantirne, a partire da tale data “ la manutenzione, l’aggiornamento e la verifica”.

    A tale scopo è costituito dal 2006, presso il Ministero del Lavoro, un “Tavolo Unico per la costruzione del sistema nazionale di standard minimi professionali, standard formativi e riconoscimento e certificazione degli standard”.
    Il Tavolo, di natura tecnica, di cui fanno parte il MdL, il MIUR, tutte le Regioni e tutte le parti sociali, ha il compito di individuare dei criteri comuni di definizione e successivamente di riconoscimento e certificazione di standard professionali e formativi, allo scopo di orientare tutte le parti del sistema formativo, ma anche, nei limiti del possibile, i contenuti delle esperienze professionali, comprese quelle codificate dai contratti, verso una logica condivisa “a livello nazionale”.

    Il Tavolo, col supporto tecnico dell’ISFOL, ha esaminato in una prima fase le diverse modalità con cui vari soggetti(singole Regioni, parti sociali, attraverso strumenti bilaterali, Ministeri o soggetti “tecnici”, ad es.ISTAT, Italia Lavoro ecc.) hanno affrontato la questione, rilevando una enorme difficoltà di conciliare criteri e metodologie spesso profondamente diversi, in particolar modo fra le Regioni, mentre si sono rivelate più forti le convergenze tra le organizzazioni sindacali.

    Nel 2007 il Tavolo ha definito un’ipotesi sperimentale di criteri condivisi da tutti per descrivere delle professioni, sulla base delle unità professionali definite da ISTAT-ISFOL in 24 aree economico professionali, di cui 23 specifiche per settore e una rivolta alle professionalità comuni a tutti i settori.
    Si è deciso inoltre di verificare, attraverso il lavoro tecnico di esperti delle parti sociali dei settori meccanico e turismo, la congruità delle modalità di descrizione definite dal Tavolo rispetto a 37 figure professionali metalmeccaniche e 16 del turismo, producendo 182” unità di competenza”delle figure del settore meccanico e 115 del turismo.

    Da più di un anno il Tavolo non si è più riunito, ma da marzo 2010 il MdL ha deciso di proseguire il lavoro per i settori tessile, chimico e alimentare, costituendo tre gruppi di 3 lavoro, formati da esperti delle parti sociali, che procederanno, come per gli altri due settori, all’aggiornamento delle competenze delle figure professionali dei settori indicati.
    Si tratta di un lavoro certo molto lento, però in grado di costruire repertori di competenze delle diverse professioni condivise da MdL, Regioni e Parti Sociali, che, una volta validate tecnicamente dal Tavolo, e successivamente dalla Conferenza Stato Regioni o da una sede politico-istituzionale opportuna, dovrebbero costituire la base per definire gli standard professionali e formativi e individuare modalità “nazionali” di certificazione delle competenze.
    E’ evidente la necessità di accelerare questo percorso, estendendolo agli altri settori, se si vuole almeno tentare di rispettare la scadenza del giugno 2010, che nel testo dell’Accordo del 17 febbraio u.s. è già stato unilateralmente rinviato al “primo semestre 2011”, fino ad ora senza l’avallo della Commissione Europea.
    In vista della definizione di un Quadro nazionale, alcune (poche) Regioni hanno già normato dispositivi di riconoscimento delle qualifiche. In queste Regioni è evidente l’importanza di definire accordi che prevedano piani formativi coerenti con quei dispositivi, utilizzando tutti gli strumenti disponibili(politiche attive per i lavoratori “in deroga”, Fondi interprofessionali, avvisi del FSE ecc.).

  4. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze oggi possibili

    Pur mancando ancora nel nostro paese un quadro generale condiviso da tutti i soggetti interessati per riconoscere e certificare le competenze, anche in Italia è possibile attivare questo percorso, relativamente ad alcune competenze, grazie a norme o a procedure che lo rendono possibile.
    Esaminiamo ad es. due ambiti di competenze trasversali (informatica e lingue straniere), dove questi percorsi sono già possibili e in alcuni casi sono anche stati utilizzati da alcune (poche)imprese, anche in seguito ad accordi tra le parti sociali, e da decine di migliaia di cittadini sia occupati che non occupati.

    Informatica
    Anche in Italia è possibile ottenere la certificazione dell’ECDL(European Computer Driving Licence, detta più comunemente Patente europea), che attesta la capacità di saper utilizzare un PC nelle sue applicazioni di base, o l’EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), che attesta le conoscenze informatiche di livello professionale per 21 figure professionali (information system manager, business analyst ecc.).

    Il valore di questa certificazione è molto importante perché le competente attestate dopo gli esami finali sono comuni in tutti i paesi d’Europa, fornendo quindi uno strumento che agevola il riconoscimento di competenze ben definite nell’ambito di tutta l’U.E. L’organismo internazionale che coordina queste attività ne autorizza la gestione in ogni paese a organismi di alto livello scientifico. In Italia ad es. è solamente AICA (Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico) che può rilasciare gli attestati, autorizzando l’organizzazione degli esami finali solamente a organismi (università, scuole, organismi di formazione) forniti di determinati requisiti, che dispensano i test finali inviati dall’AICA.

    E’ evidente quindi che negli accordi relativi a piani aziendali o individuali finanziabili da Regioni, Fondi interprofessionali ecc.), anche nell’ambito delle politiche attive previste per i lavoratori in cassa integrazione, percorsi di formazione informatica che si concludessero con una certificazione ECDL o EUCIP dovrebbero essere particolarmente valorizzati, visto 4 il valore particolare, senza mitizzarlo, che tali certificazioni rivestono sia per i lavoratori che per le imprese, anche al fine di favorire una virtuosa mobilità in ambito europeo o anche internazionale.

    Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.aicanet.it, dove sono reperibili anche i riferimenti delle più di 2600 sedi d’esame italiane accreditate da AICA.
    Può essere interessante dare un’occhiata alla bozza non ancora pubblicata di un testo redatto con il contributo del Fondo interprofessionale FAPI(Confapi, CGIL, CISL, UIL), che esemplifica molto chiaramente l’utilizzo possibile delle certificazioni informatiche. Anche se il testo nasce da una apposita convenzione siglata da FAPI e AICA, può essere facilmente utilizzato in altri contesti(Allegato 3).

    Lingue straniere
    Anche per le lingue straniere è possibile oggi in Italia concludere un corso di lingue con una certificazione riconosciuta in tutta Europa, che assume quindi un valore più rilevante sia per il lavoratore che per l’impresa. Il Consiglio d’Europa infatti ha definito un Quadro comune europeo di riferimento per le competenze comunicative delle lingue straniere(Common Framework of Reference for language Learning and Teaching), che stabilisce i livelli di competenza delle lingue straniere.

    Quasi tutti i soggetti più autorevoli (università, centri di formazione ecc.)che realizzano corsi di lingue (ad es. inglese) organizzano i loro moduli formativi in funzione del Quadro del Consiglio d’Europa, in modo che la relativa certificazione, qualsiasi sia il soggetto che la rilascia, possa essere riconosciuta in un ambito più ampio del paese dove si svolge il corso.

    Alcuni piani formativi finanziati da Regioni o Fondi interprofessionali si muovono già in questa logica, che dovrebbe essere rafforzata, individuando forme di punteggio premiale o addirittura l’obbligo per i piani formativi afferenti alle lingue di prevedere il rilascio di una certificazione.
    Per maggiori informazioni alleghiamo un articolo scritto da alcuni esperti sulla certificazione per la lingua inglese (Allegato 4).

    Italiano per stranieri
    Gli stessi criteri indicati per le lingue straniere si applicano all’insegnamento dell’italiano per stranieri, consentendo quindi ai lavoratori stranieri di acquisire conoscenze della nostra lingua acquisendo, alla fine del percorso formativo, una certificazione valida per tutti i paesi dell’U.E. Gli istituti che in Italia attestano queste competenze sono le Università per stranieri di Siena e di Perugia, l’Università di Roma 3 e l’Associazione Dante Alighieri. Tutte e quattro consentono di acquisire la certificazione a livello decentrato, tramite convenzioni da stipulare con agenzie formative o istituzioni scolastiche locali.
    Anche questo dovrebbe costituire un impegno importante da sottolineare negli accordi tra le parti sociali. E’ evidente il valore aggiunto per un lavoratore straniero costituito da una certificazione formale che attesti diversi livelli di conoscenza dell’italiano.

    Per maggiori informazioni sono consultabili i seguenti siti:
    - Per L’Università si Siena v. Certificazione CILS in www.unistrasi.it
    - Per l’Università di Perugia v. corsi di lingua e cultura italiana in www.unistrapg.it
    - Per L’Università Roma3 v. http://host.uniroma3.it/dipartimenti/linguistica/certificazione.html
    - Per la Dante Alighieri v.www.ladante.it/plida/ITA/index.asp

    Per un’analisi più complessiva alleghiamo la bozza di un testo non ancora pubblicato, realizzato da alcuni docenti dell’Università di Siena, con il contributo di FAPI (Allegato 5).
    Relativamente alle certificazioni sia informatiche che nelle lingue straniere, compreso l’italiano per stranieri, è possibile acquisire certificazioni formali anche parziali, dato che tutti i percorsi formativi sono modulari. E’ quindi possibile concordare l’attuazione di un corso che si concluda, ad es. con l’acquisizione di una certificazione attestante il primo livello di conoscenza dell’inglese o dell’italiano, in modo che il discente, se frequenterà un corso in un periodo successivo, non debba ricominciare dall’inizio. E’ chiaro che ciò rende più realistica la realizzazione di questi corsi, soprattutto per i lavoratori che usufruiscano di periodi più brevi di cassa integrazione.

    Qualifiche e titoli di studio
    In un paese dove il 32,6% di chi lavora ha soltanto la licenza media e il 7% neppure quella, per non parlare dei livelli impressionanti di analfabetizzazione di ritorno che coinvolgono ampi strati della popolazione, sperimentare alcuni accordi, soprattutto per i lavoratori in mobilità o per quelli soggetti a periodi lunghi di cassa integrazione, anche per l’acquisizione di una qualifica, nell’ambito della formazione professionale, o di un titolo di studio, potrebbe costituire uno stimolo importante e motivante, almeno per alcuni lavoratori e lavoratrici. Alcune Regioni hanno inserito questo obiettivo nei dispositivi relativi alle politiche attive nella crisi. Qualche esperienza in questa direzione potrebbe essere realizzata cercando di superare, in accordo con Regioni o Province, scuole serali o sedi di educazione degli adulti o centri di formazione professionale,le enormi difficoltà culturali e organizzative che potrebbe comportare, soprattutto in una fase di enormi tagli operati dal MIUR anche in direzione delle scuole serali e dell’educazione degli adulti.

  5. Strumenti per la trasparenza e la certificazione delle competenze

    Abbiamo visto che, ad eccezione di alcuni casi particolari, e di quadri normativi emanati da singole (poche) Regioni, che hanno valore solo per quell’ambito territoriale, non esiste ancora in Italia uno strumento formale, condiviso da Stato, Regioni e Parti Sociali, che attesti le competenze acquisite nei contesti non formali o informali.

    Esiste tuttavia uno strumento che descrive i percorsi formativi formali e non formali e le attività professionali realizzate da una persona: il Libretto formativo del cittadino, definito dall’art.2, comma 1, lettera i del D.L.10 settembre 2003, n°276, in seguito a un Accordo Quadro sancito nella Conferenza Unificata del 19 giugno 2003.
    Il format del Libretto formativo è stato pubblicato nella G.U. n.256 del 3 novembre 2005 (Allegato 6), unitamente a un Documento tecnico di accompagnamento approvato con D.M.del 25 ottobre 2005.

    Il Libretto non è uno strumento di certificazione delle competenze, ma un documento che rende trasparenti i percorsi di apprendimento e di attività professionale di una persona, attraverso una serie di dati e di informazioni compilati dalla persona stessa, con l’aiuto di un operatore pubblico individuato da ogni Regione (in genere dei servizi per l’impiego).

    Dal 2005 al 2007 è stata avviata in 13 Regioni una sperimentazione del Libretto, guidata dall’ISFOL, in alcuni casi realizzata in sinergia con le parti sociali. Negli ultimi anni la sperimentazione si è sfilacciata, pur proseguendo autonomamente in alcune realtà. Negli Avvisi di alcuni Fondi interprofessionali è previsto un punteggio aggiuntivo per i progetti formativi che utilizzino e rilascino il libretto formativo alla fine del corso. 6

    Ora il recente Accordo del 17 febbraio u.s. rilancia il Libretto formativo, ritenendolo lo strumento idoneo “ a registrare le competenze”, in vista di “un sistema nazionale di standard professionali …e di certificazione delle competenze”, su cui le parti “si impegnano a convergere entro il primo semestre 2011.L’accordo prevede inoltre di individuare, in via sperimentale per il 2010 un sistema di accreditamento su base regionale di “valutatori/certificatori, valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro enti bilaterali”, con il compito di riconoscere, valutare e certificare, su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze comunque acquisite.

    Ora, a parte l’avvio della sperimentazione dei “valutatori”, che dovrà essere opportunamente chiarita nei prossimi mesi, i richiami dell’Accordo a un utilizzo più ampio del Libretto formativo, potrebbero impegnare anche il sindacato a pretendere che i piani formativi finanziati da qualsiasi soggetto prevedano almeno l’utilizzo del Libretto, evidenziando il percorso formativo e professionale del lavoratore e descrivendone le competenze, in modo da favorirne le prospettive di occupabilità.

(1) Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23/4/2008 (2008/C111/01).


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